21 Ott
4023 volte

 

Legge di stabilità: il Governo ha deciso di confermare almeno

 

per un altro anno le aliquote potenziate al 65% e al 50%

 

 

 

E' confermato: con la Legge di stabilità 2015 approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono

 

prorogate di un altro anno, e dunque fino al 31 dicembre del 2015, sia l'ecobonus al 65% che la

 

detrazione fiscale al 50% per le ristrutturazioni in casa.

 

Attualmente la normativa prevedeva che l'aliquota incentivante del 65% andasse in scadenza al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari e al 30 giugno 2015 per interventi su parti comuni degli edifici condominiali.

 

Senza la proroga intervenuta nel 2015 l'ecobonus sarebbe sceso al 50% e poi al 36% nel 2016.

 

Dunque, sono state accolte le richieste arrivate negli ultimi mesi dagli operatori del settore, che in più occasioni hanno chiesto di mantenere anche nel 2015 le attuali aliquote per dare continuità ad un'agevolazione che ha dato buoni risultati, in termini di investimenti, risparmio energetico ed occupazione.

 

Infatti, i più recenti dati dell'Enea hanno dimostrato che le pratiche inviate nel 2013 per usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici sono state più di 355.000, con un aumento di circa il 35% rispetto al 2012.

 

Ultima modifica il Martedì, 21 Ottobre 2014 09:07
08 Ott
3968 volte

 

lo introduce il decreto legge nr. 102 del 31-08-2013, nell’ambito delle misure di sostegno all’accesso all’abitazione ed al settore immobiliare all’articolo 6 comma 5.

 Morosi incolpevoli sono  quei soggetti che non sono in grado di fare fronte al pagamento dei canoni di locazione per causa di forza maggiore e lo scopo del decreto è quello di offrire un sollievo concreto ad alcune categorie sociali che non sono più in grado di assicurare un tetto alla propria famiglia.

 Per morosità incolpevole si intende “la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”.

 All’articolo 2 comma 2 del decreto vengono fissate le specifiche cause di morosità incolpevole che vengono individuate come segue: 

  • perdita del lavoro per licenziamento;

  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;

  • cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

  • cessazione di attività di libero professionista o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

 La presenza di una di queste circostanze consentirà di richiedere l’intervento dello Stato all’inquilino in seria difficoltà e che non riesce a pagare il canone di locazione dell’appartamento.

 E’ stato costituito un fondo pari a 20 milioni di Euro per l’anno 2014 ed a 20 milioni di Euro per l’anno 2015 che saranno destinati a quei comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative per l’erogazione di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli ed il tetto massimo relativo all’entità del contributo erogabile è stato fissato in Euro 8.000,00.

 Le risorse assegnate al Fondo vengono ripartite tra le Regioni e le Provincie di Trento e di Bolzano tramite l’assegnazione prioritaria a quelle Regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, attraverso percorsi di accompagnamento sociale dei soggetti sottoposti a sfratto.

 I comuni dovranno verificare che il richiedente, o un componente del nucleo familiare non siano titolari di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ed il titolo preferenziale per la concessione del contributo sarà la presenza, all’interno del nucleo familiare, di anziani o portatori di handicap o minori, o persone a carico dei servizi sociali.

 

Ultima modifica il Venerdì, 19 Dicembre 2014 14:09
07 Ott
8097 volte

 

Spesso accade che  i condomini, quando l’amministratore sollecita loro il pagamento delle spese condominiali, adducano come scusa le più svariate contestazioni tra cui molto gettonate risultano essere quelle relative al mancato o al non corretto utilizzo di un servizio comune oppure al mancato risarcimento di danni a loro causati da una parte comune cercando in questo modo di condizionare il pagamento di quanto dovuto al condominio all’effettuazione di determinate opere oppure che propongano di utilizzare a compensazione il credito derivante a loro dire dal risarcimento dei danni subiti.

 Naturalmente questo genere di comportamento è del tutto illegittimo in quanto il codice civile stabilisce chiaramente all’articolo 1123 l’obbligo per ogni condomino di partecipare pro quota alle spese di conservazione e di godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi e per le innovazioni che sono state deliberate.; questo obbligo viene ritenuto dalla giurisprudenza un’obbligazione propter rem, cioè un obbligo collegato alla proprietà della cosa. 

 Il condomino non può quindi eccepire nessun genere di compensazione a fronte della richiesta di pagamento pervenutagli dall’amministratore ancor meno in caso di decreto ingiuntivo.

 Il legislatore ha voluto infatti garantire il principio della certezza della gestione condominiale per evitare ogni genere di contestazione, infatti la delibera dell’assemblea, se regolarmente presa, costituisce titolo di credito del condominio e prova l’esistenza di tale credito non solo legittimando la concessione del decreto ingiuntivo, ma determinando anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo eventualmente abbia a proporre contro tale decreto; giudizio di opposizione il cui ambito è ristretto alla mera verifica dell’esistenza e dell’efficacia della delibera assembleare di approvazione della spesa e del relativo riparto (Cassazione. 15/2/11 n. 3704, Cassazione. 2387/2003, Cassazione 7261/2002). E’ stato infatti affermato in modo chiari che “Il giudizio di opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare unicamente la sussistenza del debito, e la documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione” (Cassazione. Civile 8/8/2000).

 In pratica il condomino opponente in questo giudizio dovrà provare di avere provveduto, per esempio, al pagamento ma certo non potrà rivendicare un risarcimento danni estraneo al giudizio o porre in compensazione debiti pacifici e non contestati con eventuali crediti non dimostrati e tanto meno esigibili. 

 In conclusione è bene sottolineare come il pagamento delle spese condominiali e la richiesta al condominio del risarcimento dei danni subiti sono due cose che devono restare ben distinte seguendo ognuna la propria strada, quindi il condomino dovrà provvedere al versamento puntuale delle proprie rate condominiali, fatto salvo poi il diritto ad agire contro il condominio per il risarcimento di eventuali danni che ritiene di avere subito.

 

Ultima modifica il Martedì, 07 Ottobre 2014 14:22

Sede di Bolzano

Corso Italia, 29 - 39100 Bolzano

Tel. 0471-920 837

 Fax 0471-509 714

info@gestioni3a.it

Orario: Lu-Ve 15.00-17.00

Si riceve solo su appuntamento. Informazioni telefoniche ed a mezzo posta elettronica su pratiche assicurative nei giorni martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 - Telefon und E- Mail Informationen über die Versicherungspraxis Dienstags und Donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr

Meteo di oggi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso all’utilizzo dei cookie clicca qui. Proseguendo con la navigazione acconsenti all’uso dei cookie.