14 Lug

Nel contenzioso condominiale esiste, purtroppo, un errore molto diffuso, frutto di un profilo formale spesso sottovalutato ma potenzialmente decisivo, ovvero che il verbale dell’assemblea tenuta in seconda convocazione deve dare conto del fatto che l’assemblea in prima convocazione sia andata deserta.

Infatti secondo l’orientamento giurisprudenziale, quando manca questa attestazione le delibere prese possono risultare annullabili per vizio di forma.

Il punto di partenza è semplice: il codice civile non disciplina in modo dettagliato il contenuto del verbale di assemblea ed è stata la giurisprudenza a definire, nel tempo, i criteri essenziali per valutarne la regolarità; tra questi criteri risulta particolarmente importante la necessità che il verbale della seconda convocazione non si limiti a dichiarare la regolare costituzione dell’assemblea, ma precisi anche che la prima convocazione è andata deserta.

Ed è proprio questo errore, ovvero l’omissione del risultato della prima convocazione che ricorre con grande frequenza nella prassi con la conseguenza che può incidere direttamente sulla validità delle delibere prese.

Recentemente, ad esempio, il Tribunale di Salerno con sentenza nr 3374 del 1° agosto 2025 ha stabilito che la mancata indicazione dell’esito della prima convocazione nel verbale della seconda può comportare l’annullamento della deliberazione.

L’importanza che vi sia un richiamo all’esito dell’assemblea in prima convocazione è strettamente legato alla struttura stessa del procedimento assembleare, infatti la seconda convocazione non è un momento autonomo ma presuppone, necessariamente, che la prima non abbia potuto deliberare e questo può avvenire perché non si è presentato nessun condomino oppure perché non è stato raggiunto il quorum richiesto dalla legge per la valida costituzione dell’assemblea; ne consegue quindi che il verbale dell’assemblea in seconda convocazione deve necessariamente contenere un’attestazione chiara circa il mancato esito utile della prima convocazione e questo non quale mero formalismo fine a se stesso, ma quale elemento che consente di verificare il corretto sviluppo dell’intero iter assembleare.

La Corte di Cassazione ha affermato che la verifica dell’infruttuoso svolgimento della prima convocazione deve avvenire all’inizio della seconda assemblea sulla base delle informazioni fornite dall’amministratore e che queste informazioni possono, inoltre, essere controllate e contestate dai condomini, sia da coloro che erano presenti alla prima convocazione sia da quelli che erano assenti.

Si tratta di un passaggio particolarmente importante perché conferma che l’indicazione relativa alla prima convocazione non è una formula accessoria, ma un dato funzionale alla trasparenza del procedimento deliberativo, pertanto, in mancanza di tale indicazione, chi ha interesse può chiedere al giudice l’annullamento della delibera purché, ovviamente, l’impugnazione sia proposta nei termini di legge.

Un aspetto pratico di notevole interesse riguarda la forma documentale da adottare, infatti non è necessario predisporre un verbale autonomo della prima convocazione andata deserta, ma è sufficiente inserire nel verbale della seconda convocazione una semplice attestazione del fatto che la prima è andata deserta.

In pratica serve semplicemente un pizzico di precisione per evitare possibili conseguenze negative.

Marco Lombardozzi

03 Giu
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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. 4, 8 maggio 2026, n. 16549) ha ribadito un principio rilevante per chi affida lavori nelle parti comuni di un condominio, ovvero che il committente può rispondere penalmente se mette a disposizione un'attrezzatura non idonea al tipo di intervento richiesto.

Nel caso esaminato, un lavoratore autonomo incaricato di eseguire lavori in quota aveva utilizzato una scala a libretto estensibile fornita dal committente invece del trabattello previsto per quel tipo di attività.

A seguito della caduta, la responsabilità del committente è stata confermata.

La decisione richiama gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, che impongono al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti incaricati e di prestare attenzione ai rischi connessi all'esecuzione dei lavori.

Per gli amministratori di condominio, il dato operativo è semplice: prima di affidare un intervento, è indispensabile verificare non solo chi esegue i lavori, ma anche con quali mezzi e in quali condizioni.

In particolare, la fornitura di un'attrezzatura da parte del committente non è un aspetto neutro in quanto può incidere sulla responsabilità, in caso di infortunio, soprattutto quando il mezzo messo a disposizione non è adeguato al lavoro da svolgere.

La sicurezza nelle parti comuni, quindi, non riguarda soltanto l'impresa o il lavoratore autonomo incaricato, ma anche chi organizza e affida l'intervento.

28 Apr
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Barbecue e condominio

Arriva la bella stagione, con essa, anche le lamentele per l’utilizzo del barbecue su terrazze e balconi.

Va detto peraltro che l’uso del barbecue in condominio non è vietato in modo automatico dalla legge, ma deve essere valutato alla luce del regolamento condominiale, delle norme locali e della disciplina civilistica sulle immissioni. La norma principale di riferimento è l’art. 844 del codice civile, secondo cui il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori e simili propagazioni provenienti dal fondo vicino, “se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi”.

Ne deriva che il barbecue non è illecito in sé, ma può esserlo quando, per intensità, frequenza, durata o vicinanza alle abitazioni altrui, produce fumi e odori tali da arrecare un disturbo apprezzabile agli altri condomini.

Il primo controllo da effettuare riguarda il regolamento condominiale, infatti se lo stesso vieta espressamente l’uso di barbecue, griglie, bracieri o cotture che generino fumi su balconi, terrazzi, giardini privati o parti comuni, il divieto prevale e deve essere rispettato e in questo caso non è decisivo stabilire se il fumo sia o meno tollerabile in quanto la violazione consiste già nel mancato rispetto della clausola regolamentare.

Se invece il regolamento non contiene divieti specifici, l’uso del barbecue resta astrattamente possibile, ma sempre entro i limiti dell’art. 844 del codice civile e delle eventuali norme comunali o di sicurezza.

Dove si può utilizzare

Sulla terrazza privata il barbecue può essere utilizzato, purché non provochi fumi, odori o calore superiori alla normale tollerabilità e purché, come detto, il regolamento del condominio non preveda divieti specifici. Si deve prestare particolare attenzione alla vicinanza con finestre, balconi, tende, verande e aperture degli appartamenti confinanti o sovrastanti.

Sul balcone l’uso del barbecue è, generalmente, più problematico perché gli spazi sono ridotti e il fumo può facilmente entrare nelle abitazioni vicine. Il che significa che, anche in assenza di un divieto specifico, il balcone è il luogo in cui è più probabile che si verifichino contestazioni per immissioni moleste, specie se il barbecue è a carbone o a legna.

Nel giardino condominiale il barbecue è consentito solo se il regolamento lo permette ed è bene ricordare come l’utilizzo di parti comuni debba rispettare l’art. 1102 del codice civile, cioè non deve impedire agli altri condomini il pari uso della cosa comune e non deve alterarne la destinazione.

Immissioni di fumo e di odori

La giurisprudenza ha riconosciuto che fumi e odori provenienti da barbecue possono integrare immissioni rilevanti ai sensi dell’art. 844 c.c., quando siano idonei a provocare un sensibile disturbo all’interno di un’abitazione privata ma la valutazione non è automatica, infatti il giudice deve considerare le condizioni dei luoghi, le abitudini della popolazione locale, la frequenza delle grigliate, la durata delle emissioni e la concreta incidenza sulla vita dei vicini.

  1. Barbecue fisso in muratura

Diverso è il caso del barbecue fisso in muratura, soprattutto se dotato di comignolo. In questa ipotesi può venire in rilievo l’art. 890 del codice civile relativo a forni, camini e opere potenzialmente nocive o pericolose, con obbligo di rispettare le distanze stabilite dai regolamenti locali o, in mancanza, quelle necessarie a evitare pericoli per solidità, salubrità e sicurezza e la seconda sezione della Cassazione civile, con sentenza nr. 15246/2017 ha ricondotto il barbecue in muratura con comignolo alla disciplina dei manufatti potenzialmente nocivi o pericolosi, richiedendo l’adozione di accorgimenti idonei in base alla situazione concreta così come la con ordinanza nr. 17561/2024 ha precisato che un camino-barbecue stabile può assumere rilievo anche come “costruzione” ai fini delle distanze legali, non potendo la nozione civilistica essere modificata da regolamenti locali di rango secondario.

Tutela giudiziaria e danno

Il condomino disturbato può chiedere la cessazione delle immissioni quando dimostri che i fumi o gli odori superano la normale tollerabilità.

Oltre all’azione volta a far cessare le immissioni in determinati casi può aggiungersi anche la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, così come ha riconosciuto la Seconda sezione della Cassazione civile con sentenza nr. 18262/2011.

E’ peraltro da tenere nella dovuta considerazione quanto chiarito sempre dalla seconda sezione della Corte di Cassazione civile con sentenza nr. 26882/2022 ovvero che l’esposizione a fumi intollerabili non prova automaticamente un danno alla salute ma che è necessario allegare e dimostrare un danno attuale e concreto, fisico, psichico o comunque giuridicamente rilevante.

In pratica, per ottenere la cessazione del comportamento può essere sufficiente provare l’intollerabilità delle immissioni, mentre per ottenere il risarcimento occorre dimostrare anche il danno e il nesso causale.

Regole pratiche da rispettare

Per ridurre il rischio di contestazioni è quindi opportuno adottare alcune cautele operative:

  • Preferire barbecue elettrici o a gas, che normalmente generano molto meno fumo rispetto a quelli a carbone o a legna.
  • Evitare grigliate in orari serali avanzati, in giornate ventose o in prossimità di finestre, tende, bucato steso o prese d’aria degli appartamenti vicini.
  • Non usare combustibili pericolosi e non lasciare mai il barbecue incustodito.
  • Verificare sempre l’esistenza di eventuali prescrizioni antincendio o comunali.
  • In caso di grigliata più lunga o con molti ospiti, avvisare preventivamente i vicini per dimostrare un comportamento collaborativo e prevenire possibili conflitti.

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