15 Ott

Oggi, giovedì 15 ottobre 2026, comincia ufficialmente la stagione termica 2026-2027. I primi a poter accendere gli impianti sono i Comuni della zona climatica E, che comprende gran parte del Nord Italia e numerose località montane del Centro e del Sud. Per tutti gli altri l'avvio sarà graduale, fino al 1° dicembre per le zone più calde.

Non esiste quindi una data unica valida per tutta Italia: il periodo di accensione e le ore massime giornaliere dipendono dalla zona climatica a cui appartiene il proprio Comune.

Cosa sono le zone climatiche

L'Italia è suddivisa in sei zone climatiche, dalla A alla F, individuate in base ai "gradi-giorno", un indicatore che misura il fabbisogno di riscaldamento di un territorio. Più alto è il valore, più freddo è il clima.

La disciplina di riferimento è il D.P.R. 74/2013, richiamato anche dai Comuni nelle proprie comunicazioni sulla stagione termica.

Calendario 2026-2027 e ore massime

Zona climatica

Accensione

Spegnimento

Ore massime al giorno

Esempi di città

A

1° dicembre 2026

15 marzo 2027

6

Lampedusa, Pantelleria

B

1° dicembre 2026

31 marzo 2027

8

Località costiere del Sud più miti

C

15 novembre 2026

31 marzo 2027

10

Napoli, Palermo, Bari, Catania

D

1° novembre 2026

15 aprile 2027

12

Roma, Firenze, Genova, Ancona

E

15 ottobre 2026

15 aprile 2027

14

Milano, Torino, Bologna, Venezia, Bolzano

F

Nessun limite nazionale

Nessun limite nazionale

Nessun limite

Comuni alpini, Cortina, Bormio

Nelle zone dalla A alla E, gli impianti possono funzionare solo nella fascia oraria compresa tra le 05:00 e le 23:00. Le ore non devono essere necessariamente consecutive e possono essere distribuite nell'arco della giornata.

Le temperature da rispettare

Per le abitazioni la temperatura massima ordinaria è di 20 °C, con una tolleranza di 2 °C. Il mancato rispetto delle regole può comportare sanzioni amministrative, i cui importi dipendono dalla norma violata e dalle eventuali ordinanze locali.

Attenzione alle ordinanze comunali

Il calendario nazionale è solo il quadro di riferimento. I sindaci possono emanare ordinanze motivate per anticipare o posticipare l'accensione e fissare limiti diversi su orari e temperature, anche per contenere i consumi e l'inquinamento; prima di accendere, quindi, conviene sempre consultare il sito del proprio Comune o della Regione.

Consigli pratici per risparmiare

  1. Non superare i 20 °C. Oltre a essere il limite di legge, è la temperatura che garantisce comfort senza sprechi. Ogni grado in più si traduce in consumi più elevati così come ogni grado in meno si traduce in un risparmio.
  2. Programmare l'accensione. Usare cronotermostati o termostati intelligenti per concentrare il funzionamento nelle ore in cui si è in casa, sfruttando la possibilità di frazionare le ore consentite.
  3. Usare le valvole termostatiche. Permettono di regolare la temperatura stanza per stanza: camere da letto e locali poco usati possono restare più freschi. Nei condomini con riscaldamento centralizzato, insieme ai contabilizzatori, consentono di pagare in base ai consumi effettivi.
  4. Fare la manutenzione dell'impianto. Una caldaia controllata e pulita rende di più e consuma meno; il controllo periodico e il libretto di impianto aggiornato sono anche obblighi di legge.
  5. Sfiatare i termosifoni. L'aria nei radiatori riduce la resa, controllate periodicamente agendo sulle valvoline di sfiato che si trovano su uno dei due lati e facendo uscire l'eventuale aria presente all'interno.
  6. Non coprire i radiatori. Tende, mobili, copritermosifoni chiusi o panni stesi ostacolano la diffusione del calore. Un pannello riflettente dietro i radiatori installati su pareti esterne limita le dispersioni.
  7. Arieggiare in modo breve e mirato. Pochi minuti con le finestre spalancate, e con il riscaldamento spento, rinnovano l'aria senza raffreddare muri e arredi.
  8. Chiudere tapparelle e tende la sera. Riducono le dispersioni attraverso i vetri; di giorno, invece, lasciate entrare il sole.
  9. Controllare spifferi e infissi. Guarnizioni e paraspifferi sono interventi economici con un effetto immediato.
  10. Valutare gli interventi di efficientamento. Caldaie a condensazione, pompe di calore, sostituzione degli infissi e isolamento possono ridurre stabilmente la bolletta.

 

14 Lug
501 volte

Nel contenzioso condominiale esiste, purtroppo, un errore molto diffuso, frutto di un profilo formale spesso sottovalutato ma potenzialmente decisivo, ovvero che il verbale dell’assemblea tenuta in seconda convocazione deve dare conto del fatto che l’assemblea in prima convocazione sia andata deserta.

Infatti secondo l’orientamento giurisprudenziale, quando manca questa attestazione le delibere prese possono risultare annullabili per vizio di forma.

Il punto di partenza è semplice: il codice civile non disciplina in modo dettagliato il contenuto del verbale di assemblea ed è stata la giurisprudenza a definire, nel tempo, i criteri essenziali per valutarne la regolarità; tra questi criteri risulta particolarmente importante la necessità che il verbale della seconda convocazione non si limiti a dichiarare la regolare costituzione dell’assemblea, ma precisi anche che la prima convocazione è andata deserta.

Ed è proprio questo errore, ovvero l’omissione del risultato della prima convocazione che ricorre con grande frequenza nella prassi con la conseguenza che può incidere direttamente sulla validità delle delibere prese.

Recentemente, ad esempio, il Tribunale di Salerno con sentenza nr 3374 del 1° agosto 2025 ha stabilito che la mancata indicazione dell’esito della prima convocazione nel verbale della seconda può comportare l’annullamento della deliberazione.

L’importanza che vi sia un richiamo all’esito dell’assemblea in prima convocazione è strettamente legato alla struttura stessa del procedimento assembleare, infatti la seconda convocazione non è un momento autonomo ma presuppone, necessariamente, che la prima non abbia potuto deliberare e questo può avvenire perché non si è presentato nessun condomino oppure perché non è stato raggiunto il quorum richiesto dalla legge per la valida costituzione dell’assemblea; ne consegue quindi che il verbale dell’assemblea in seconda convocazione deve necessariamente contenere un’attestazione chiara circa il mancato esito utile della prima convocazione e questo non quale mero formalismo fine a se stesso, ma quale elemento che consente di verificare il corretto sviluppo dell’intero iter assembleare.

La Corte di Cassazione ha affermato che la verifica dell’infruttuoso svolgimento della prima convocazione deve avvenire all’inizio della seconda assemblea sulla base delle informazioni fornite dall’amministratore e che queste informazioni possono, inoltre, essere controllate e contestate dai condomini, sia da coloro che erano presenti alla prima convocazione sia da quelli che erano assenti.

Si tratta di un passaggio particolarmente importante perché conferma che l’indicazione relativa alla prima convocazione non è una formula accessoria, ma un dato funzionale alla trasparenza del procedimento deliberativo, pertanto, in mancanza di tale indicazione, chi ha interesse può chiedere al giudice l’annullamento della delibera purché, ovviamente, l’impugnazione sia proposta nei termini di legge.

Un aspetto pratico di notevole interesse riguarda la forma documentale da adottare, infatti non è necessario predisporre un verbale autonomo della prima convocazione andata deserta, ma è sufficiente inserire nel verbale della seconda convocazione una semplice attestazione del fatto che la prima è andata deserta.

In pratica serve semplicemente un pizzico di precisione per evitare possibili conseguenze negative.

Marco Lombardozzi

03 Giu
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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. 4, 8 maggio 2026, n. 16549) ha ribadito un principio rilevante per chi affida lavori nelle parti comuni di un condominio, ovvero che il committente può rispondere penalmente se mette a disposizione un'attrezzatura non idonea al tipo di intervento richiesto.

Nel caso esaminato, un lavoratore autonomo incaricato di eseguire lavori in quota aveva utilizzato una scala a libretto estensibile fornita dal committente invece del trabattello previsto per quel tipo di attività.

A seguito della caduta, la responsabilità del committente è stata confermata.

La decisione richiama gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, che impongono al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti incaricati e di prestare attenzione ai rischi connessi all'esecuzione dei lavori.

Per gli amministratori di condominio, il dato operativo è semplice: prima di affidare un intervento, è indispensabile verificare non solo chi esegue i lavori, ma anche con quali mezzi e in quali condizioni.

In particolare, la fornitura di un'attrezzatura da parte del committente non è un aspetto neutro in quanto può incidere sulla responsabilità, in caso di infortunio, soprattutto quando il mezzo messo a disposizione non è adeguato al lavoro da svolgere.

La sicurezza nelle parti comuni, quindi, non riguarda soltanto l'impresa o il lavoratore autonomo incaricato, ma anche chi organizza e affida l'intervento.

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