La Manovra conferma per un altro anno il 50% sull'abitazione principale. Ma finché il Parlamento non approva la legge, la data in cui il condominio paga l'impresa può valere migliaia di euro.
Il 28 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2027, una manovra da circa 26 miliardi che ora passa all'esame del Parlamento. Per chi vive in condominio la notizia più attesa riguarda i bonus edilizi: il Governo ha annunciato la proroga per il 2027 delle detrazioni al 50% per l'abitazione principale e al 36% per gli altri immobili, evitando il taglio previsto dal 1° gennaio.
Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha dichiarato che sono confermate «le misure del 50% e del 36% per le ristrutturazioni edilizie per la prima casa» e il bonus mobili fino a 5.000,00 euro.
Secondo le prime ricostruzioni tecniche, la conferma riguarderebbe anche Ecobonus e Sismabonus, mentre non è stato definito l'aumento dell'Ecobonus al 65% di cui si era parlato nelle scorse settimane.
Resta fermo il tetto di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare per il bonus ristrutturazioni, con detrazione ripartita in dieci quote annuali mentre per l'Ecobonus restano i massimali dei singoli interventi.
Peraltro fino all'approvazione definitiva, attesa entro il 31 dicembre, vale la legge in vigore ovvero la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 22) che aveva prorogato il 50% e il 36% solo per il 2026 quindi per le spese pagate dal 2027 la norma attuale prevede quindi il 36% sull'abitazione principale e il 30% negli altri casi e il Parlamento potrà inoltre modificare il testo.
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Spese pagate dal condominio |
Condomino proprietario, abitazione principale |
Altri casi (seconde case, inquilini, ecc.) |
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Nel 2026 |
50% |
36% |
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Nel 2027 – legge oggi in vigore |
36% |
30% |
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Nel 2027 – se il DDL di Bilancio è approvato così |
50% |
36% |
Aliquote per bonus ristrutturazione, Ecobonus e Sismabonus
Per le persone fisiche vale il criterio di cassa, l'aliquota dipende dalla data del pagamento, non da quella dei lavori mentre nei lavori sulle parti comuni l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio «compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio».
In pratica, il condomino non può «bloccare» il 50% versando la propria rata a dicembre se poi il condominio paga l'impresa a gennaio dato che conta il bonifico parlante disposto dall'amministratore dal conto corrente condominiale (art. 1129 c.c.). Il singolo condomino pertanto detrae la propria quota millesimale, ripartita secondo l'art. 1123 c.c., a condizione di averla versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per i lavori straordinari l'assemblea deve deliberare con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. e costituire il fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori così come impone l'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c.
Attenzione anche ai requisiti, infatti per lavori sopra i 70.000,00 euro il contratto deve indicare il CCNL edile applicato dall'impresa.
Sono escluse dalle detrazioni le caldaie uniche a combustibili fossili e per i redditi oltre 75.000,00 euro opera il tetto complessivo alle detrazioni previsto dall'art. 16-ter TUIR.
Per i lavori in corso converrebbe, pertanto, che l’amministratore, sempre che ve ne sia la possibilità, paghi il prossimo Sal entro il 31 dicembre 2026 così da avere la certezza di godere della detrazione al 50% comunque dovesse andare la manovra, mentre per quanto riguarda i lavori da avviare è consigliabile non forzare anticipi per i cantieri che partiranno in primavera, ma attendere il testo definitivo della legge di bilancio.
E’ bene provvedere al pagamento delle quote dovute al condominio entro il termine della dichiarazione dei redditi e conservare le ricevute mentre per l’attestazione delle quote detraibili segnalare all’amministratore se l’unità è adibita ad abitazione principale indicando chi è il titolare del diritto.