Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. 4, 8 maggio 2026, n. 16549) ha ribadito un principio rilevante per chi affida lavori nelle parti comuni di un condominio, ovvero che il committente può rispondere penalmente se mette a disposizione un'attrezzatura non idonea al tipo di intervento richiesto.
Nel caso esaminato, un lavoratore autonomo incaricato di eseguire lavori in quota aveva utilizzato una scala a libretto estensibile fornita dal committente invece del trabattello previsto per quel tipo di attività.
A seguito della caduta, la responsabilità del committente è stata confermata.
La decisione richiama gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, che impongono al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti incaricati e di prestare attenzione ai rischi connessi all'esecuzione dei lavori.
Per gli amministratori di condominio, il dato operativo è semplice: prima di affidare un intervento, è indispensabile verificare non solo chi esegue i lavori, ma anche con quali mezzi e in quali condizioni.
In particolare, la fornitura di un'attrezzatura da parte del committente non è un aspetto neutro in quanto può incidere sulla responsabilità, in caso di infortunio, soprattutto quando il mezzo messo a disposizione non è adeguato al lavoro da svolgere.
La sicurezza nelle parti comuni, quindi, non riguarda soltanto l'impresa o il lavoratore autonomo incaricato, ma anche chi organizza e affida l'intervento.