03 Apr

Posti auto in condominio: l’assegnazione degli spazi non scioglie la comunione

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Il possesso esclusivo non genera usucapione: la delibera dell’assemblea con cui vengono attribuiti i posti, con tanto di strisce per terra, non è sufficiente ad attribuire la proprietà sullo spazio.
Non basta la delibera dell’assemblea, che assegna, ai singoli condomini, i posti auto ricavati nel cortile condominiale a far sì che si sciolga la comunione su tali aree. Lo spazio, infatti, resta di proprietà comune e, nonostante siano state disegnate le strisce a terra di delimitazione degli spazi, non si può parlare di divisione del cortile. Perché invece si realizzi tale risultato è necessario il consenso all’unanimità di tutti i condomini.
A chiarirlo è la sentenza della Cassazione numero 6573/15 del 31-03-2015.
La destinazione di porzioni del bene comuni all’uso esclusivo di questo o quel condominio comproprietario non dà luogo, secondo la Corte, ad una vera e propria divisione del bene comune, per la quale serve invece il consenso di tutti i comproprietari.
La destinazione del cortile comune a parcheggio non scioglie la comunione sul bene ma costituisce soltanto un’innovazione avente ad oggetto le modalità di uso del cortile, che serve, dunque, soltanto a razionalizzare l’uso dell’area all’interno del complesso residenziale in modo da rendere più comodo il godimento dello spazio comune; il tutto senza pregiudicare la relativa fruizione da parte di alcuno dei partecipanti alla comunione.
Non conta neanche la segnaletica apposta sul terreno e, quindi, l’individuazione dei singoli posti con le classiche strisce bianche o gialle: ciò, infatti, non comporta un’immutazione materiale e, quindi, lo scioglimento della comunione, perché non influisce sulla comproprietà del bene, ma ne rende semplicemente più ordinato e razionale l’uso paritario come da Cassazione nr. 5997/2008.
In buona sostanza, la delibera in oggetto, in quanto inerente alle modalità di uso del bene comune, non è idonea ad attribuire un possesso esclusivo delle porzioni del cortile comune assegnate a ciascun comproprietario per il parcheggio.
Non si può, quindi, in casi come questo, affermare che il possesso di fatto dello spazio auto, da parte del singolo condomino, anche se ottenuto con assegnazione nominativa dall’assemblea, generi i presupposti per l’usucapione dell’area e, quindi, l’acquisto della proprietà a dispetto di tutti gli altri condomini.
In realtà la delibera disciplina soltanto le modalità d’uso del bene comune: non è dunque idonea ad attribuire un possesso esclusivo delle porzioni del cortile comune assegnate a ciascun proprietario per il parcheggio.




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